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Richiesta di iscrizione nel registro comunale delle cremazioni

Richiesta di registrazione della manifestazione di volontà alla cremazione e delle disposizioni per il trattamento delle ceneri ai sensi dell'art.2 della L.R. 31/10/2007 n.20
Data:

21 agosto 2026

Tempo di lettura:

2 min

Tipologia

Avvisi

Descrizione

In applicazione della Legge Regionale 3/2015 è stato istituito presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di San Francesco al Campo il : “Registro comunale per la raccolta delle volontà alla cremazione e all’affidamento o alla dispersione delle ceneri”.
Nell'apposito registro verranno iscritti coloro che, residenti in San Francesco al Campo, intendano esprimere la propria volontà alla cremazione . In qualsiasi momento, il soggetto iscritto potrà, comunque, chiedere la cancellazione delle annotazioni iscritte nel registro per la cremazione.
Trattandosi di una importante manifestazione di volontà, riservata ai residenti in San Francesco al Campo, la presentazione e la sottoscrizione dovranno avvenire di persona e davanti all'Ufficiale di Stato Civile. E' consentita, per coloro che non potessero recarsi in ufficio, la consegna a mano da parte di un terzo che sia munito di delega scritta ai sensi dell'art. 38 comma 3/bis del DPR 445/2000.
Per informazioni è possibile contattare l'Ufficio di Stato Civile allo 0119263312, oppure tramite mail all’indirizzo: anagrafe@comune.sanfrancescoalcampo.to.it.
Il cittadino può manifestare la propria volontà in diversi modi, attraverso:
a) la disposizione testamentaria del defunto o la dichiarazione resa dallo stesso al comune di residenza, tranne nei casi in cui i familiari presentano una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
b) l’iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che hanno tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell’iscrizione all’associazione. Tale iscrizione prevale anche contro il parere dei familiari;
c) in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74,75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza;
d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.
Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri risultanti dalla cremazione possono essere:
- tumulate in celletta, tomba di famiglia o loculo;
- affidate al familiare per la conservazione presso la sua abitazione;
- disperse in natura.


Allegati

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A cura di

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Ultimo aggiornamento pagina: 21/08/2026 10:29:23

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